Dati criptati e sicurezza pubblica
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Dati criptati e sicurezza pubblica
Discute i nuovi sfide della sicurezza pubblica nel digitale, dati criptati, tecnologia e il bilancio tra privacy e sicurezza.
Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Grazie come sempre alla città di Trento per l'accoglienza a tutti questi nostri eventi del festival. Oggi siamo in questo momento, siamo qui ad affrontare un tema veramente cruciale per noi, per il nostro futuro, per la sicurezza non solo dell'Europa come appunto dice il titolo generale del nostro evento di quest'anno, ma in particolare proprio per l'Italia e da vedere proprio le peculiarità dell'Italia nel tema dati criptati e sicurezza pubblica. Lo facciamo con Vittorio Pisani, capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. E questo è per me che sono stata una cronista di giudiziaria, un grande onore, un ritrovamento anche di quello che è il superpoliziotto del nostro Paese che ha effettuato delle operazioni importanti degli arresti di superlatinanti come Iovine Ezzagaria, che era il capo del clan dei Kazanesi quando era capo della squadra mobile e soprattutto è l'unico ad avere avuto in vita una serie televisiva dedicata che è appunto la serie Sottocopertura che andò in onda in Rai e è stata prodotta nel 2015. Un uomo quindi che avendo affrontato in ambiti così importanti e così culturalmente legati al nostro Paese i temi peculiari della nostra criminalità è quello che è in questo momento il leader giusto per guidare una transazione unica che è quella dalla criminalità di prima del digitale a quella che vediamo adesso che utilizza molta tecnologia, utilizza l'intelligenza artificiale che ci porta a dover costituire un nuovo ordine per le future generazioni delle forze di polizia. Allora io, così, salutarlo, prima di affrontare proprio questo tema dei dati decretati della sicurezza pubblica, le chiedo, quelle catture che lei ha fatto all'epoca oggi sarebbero possibili, più facili, più difficili? Ore e ore di pedinamenti ancora proponibili nel mondo digitale e ci racconta un episodio che oggi non si potrebbe più verificare. Anzitutto buonasera a tutti, grazie, ringrazio della presentazione troppo buona. I tempi sono veramente cambiati, sono quello che molti anni fa si riusciva a fare soprattutto grazie alle capacità umane dell'investigatore. Oggi le strumentazioni a disposizione agevolano molto le attività investigative, di questo dobbiamo essere consapevoli e soprattutto voglio dire le grandi difficoltà le hanno avute chi mi ha preceduto negli anni 80, primi anni 90, quando ancora tutte le forze di polizia non avevano una grande strumentazione tecnica a disposizione, non verono neanche gli strumenti normativi. Noi dobbiamo immaginare che molti degli strumenti normativi che hanno dato una svolta poi nelle indagini contro la criminità organizzata e anche per la cattura dei lati tanti sono stati poi introdotti con il codice Vassalli. Quindi i veri grandi maestri dell'investigazione dobbiamo essere sinceri, sono stati quelli che mi hanno preceduto, quindi quelli che hanno lavorato negli anni 80, negli anni 70, quando lì effettivamente tutto era basato sulle capacità umane. Noi siamo una generazione diciamo di mezzo. E però come generazione di mezzo, avete anche affrontato invece la criminalità che anticipa sempre da questo punto di vista. Abbiamo ricevuto gli insegnamenti di chi ha lavorato sulle proprie capacità e in questi insegnamenti abbiamo unito gli strumenti normativi che il legislatore ci ha messo a disposizione, gli strumenti tecnologici. Oggi chiaramente per la nuova generazione diventa ancora più facile perché oggettivamente l'evoluzione tecnologica mette a disposizione della Polizia Giudiziaria una serie di strumentazioni che agevano molto le attività investigative. Quindi quelle catture alla fine oggi sarebbero più facile o più difficili? Questo dipende un po' dalle precauzioni che ha dotte il lati tante perché se il lati tante ha dotte determinate precauzioni le catture sono sempre difficili. Allora ci sono tre comparti criminali che utilizzano la tecnologia per commettere le loro azioni. Peraltro diciamo così ci si confronta con generazioni di giovani che insieme a gruppi magari più tradizionali di criminalità sanno usare molto bene queste tecnologie e sono terrorismo, pedofilia e droghe. I criminali appunto si avvalgono di questi giovani molto capaci come sentiamo spesso dai fatti di cronaca e che nascondono la loro identità e le attività dietro quelle che oggi sono le regole per le quali anche l'Europa ha molto lottato, che sono le regole relative alla privacy in particolare il GDPR. Come polizia avete la tecnologia adatta per rispondere a questi crimini? Come forze di polizia, anzitutto, abbiamo sicuramente la tecnologia adatta. La Polizia di Stato per una responsabilità riconosciuta per legge che è la sicurezza delle comunicazioni e delle infrastrutture critiche è iniziata prima delle altre forze di polizia, soprattutto in materia di tutela delle infrastrutture critiche e quindi dei reati prettamente informatici. Nel tempo però anche le altre forze di polizia, l'Arma dei Garaberini e la Guardia di Finanza, si sono chiaramente volute nel settore del contrasto ai reati comuni che vengono commessi via web. Perché noi dobbiamo distinguere due diverse tipologie, un conto e il reato prettamente informatico. Un conto e la commissione tramite web dei reati classici tra cui terrorismo, pedopornografia e traffico di sostanze stuttafacenti. L'evoluzione digitale indubbiamente ci impone ormai anche noi di stare al passo con i tempi, perché il mondo digitale è già oggi, ma sempre più lo sarà nel futuro, il luogo di commissione dei reati, anche dei reati più comuni. Tutto secondo me va ricondotto al concetto di identità. Un tempo era l'identità fisica che ci consentiva di individuare sia l'autore del reato e anche l'identità fisica come vittima del reato. Oggi accanto al concetto di identità fisica esiste il concetto di identità digitale, quindi l'identità digitale che consente di identificare l'autore del reato, che quindi utilizza un'identità digitale per la commissione del determinato reato, e anche l'identità digitale che può essere vittima del reato, che può essere trafugata, rubata o alterata. Questo sicuramente pone un problema di sicurezza rispetto al passato diverso, perché il cittadino comune per l'esperienza passata e vissuta è sicuramente in grado di adottare determinate cotele che gli consentono di tutelare la propria identità fisica. Immaginiamo la semplice precauzione di evitare una strada pericolosa, di girare magari di notti in determinati posti o comunque di tutelare anche fisicamente la propria abitazione, la propria cotovoettura, il proprio patrimonio. L'identità digitale, non tutti i cittadini oggi sono pronti ad adottare delle misure di tutela preventiva della propria identità digitale. Il cittadino corre il rischio di sentirsi smarrito di fronte a un'identità digitale che viene trafugata, quella che potrebbe essere uno strumento di grande agevolazione della vita quotidiana, può per il cittadino comune che non è preparato alle nuove forme di aggressione del mondo digitale, lasciarlo smarrito. Però si ha un po' l'impressione che ci trovi di fronte ad un effetto un po' paradossale, i criminali comunque sanno che è impossibile portare delle evidenze forensi in tribunale e usano sempre più tattiche di tecnologia per nascondere la loro attività. Cioè di fatto andando contro la legge si può arrivare ad un punto dove le forze dell'ordine arrivano solo dopo molti passaggi burocratici e quindi sembra quasi visto un po' giornalisticamente che il criminale sia avvantaggiato dalle leggi sulla privacy. Qui tocchiamo un argomento molto sensibile e delicato perché sicuramente il mondo digitale pone una serie di interrogativi, riuscire a contemporanea da un lato l'esigenza di sicurezza e dall'altro l'esigenza di privacy. E sui dati cripitati sicuramente questa questione emerge in maniera molto evidente perché ci sono una serie di interrogativi che ci dobbiamo porre se la tutela della privacy deve prelaverla rispetto alle esigenze di sicurezza, soprattutto quando si tratta di dati particolarmente gravi. Quindi la tutela dei dati cripitati è un argomento molto sensibile, un argomento che non riguarda soltanto il nostro paese ma un argomento che è a livello mondiale. Le considerazioni che vanno fatte sono, anzitutto, una prima considerazione riguarda la regolamentazione dei dati cripitati. Noi nel tempo abbiamo raggiunto una regolamentazione di quelle che sono i servizi di comunicazione telefonica. Sappiamo oggi che le nostre compagnie telefoniche sono soggette ad autorizzazione, hanno degli obblighi di legge, hanno degli obblighi di fornire delle prestazioni obbligatorie, sono obbligati a conservare dei dati, sono obbligati a fornire i servizi di intercettazione su richieste dell'autorità giudiziaria, sono obbligati a fornire anche l'identità del titolare di una scheda telefonica. Quindi si è giunti nel tempo, in un processo comune di armonizzazione legislativa anche a livello europeo, di regolamentare quelle che sono le comunicazioni telefoniche. Nel mercato delle comunicazioni telefoniche oggi si inseriscono i fornitori di servizi telematici dove ancora non esiste una regolamentazione analoga. Non esiste una regolamentazione con riguardo ai provider che forniscono i servizi di posta elettronica o che forniscono dei servizi ai cloud o che comunque sono in grado di fornire dei servizi di conversazione cripitata. Quindi il sistema classico che sono le regole, il controllo e le sanzioni è un sistema che va studiato anche per quanto riguarda i provider di questi servizi. Questo perché in un mondo digitale, ritornando al discorso che si faceva prima dove una serie di reati vengono sempre più commessi via web, abbiamo una componente digitale nel processo investigativo. Questa componente digitale è sicuramente composta di fatto di prove elettroniche e di prove digitali. Le tracce di commissione del reato che avvengono nel percorso digitale di commissione della condotta criminosa devono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. Anzitutto queste tracce di reato vanno conservate, vanno messe a disposizione su richiestatorietà giudiziarie. Quindi si tratta di regolamentare quello che oggi è un'attività sempre in maggiore crescita che sono i servizi digitali, come ho detto prima i servizi ai cloud, i servizi di posta elettronica o il classico WhatsApp che tutti quanti utilizziamo. Perché la componente digitale nel percorso di commissione dei reati è sempre più crescente? E ritorniamo al discorso di prima del concetto di identità digitale, perché l'autore del reato si nasconde dietro un'identità digitale e quest'identità digitale comunque lascia delle tracce e vi è la necessità di avere, anzitutto di obbligare il provider che fornisce un soggetto fisico un'identità digitale, perché l'obbligo di conservare il dato sulla sua reale identità fisica, di mettere questo dato a disposizione dell'investigatore e comunque di lasciare traccia dei comportamenti delle conversazioni di questa identità digitale e quindi anche di poter intercettare quelle che sono le conversazioni dell'identità digitale. E' un tema sicuramente molto sensibile. In altri paesi che io ho visitato ci sono, cioè si possono applicare quelle tecnologie di de-anonimizzazione per l'attività, per appunto intercettare l'attività criminale nelle comunicazioni grittate di chat come Telegram, come Signal. In Italia non si può neanche testarle, non solo utilizzarle. Ora, questo diciamo così è stata considerata una conquista del nostro Paese, tuttavia ci sono dei reati particolarmente gravi come per esempio la pedofornografia in cui in altri paesi è possibile intercettare e avere una forma di identificazione di chi commette questo reato prima che il reato venga commesso, mentre nel nostro Paese questo non è possibile neanche in presenza di reati così gravi. Ricordiamo che in Italia ci sono 140 canali di pedofilia conosciuti in Telegram e Onion e che comunque i pedofili utilizzano il darknet. Qui diciamo così non c'è la possibilità di sapere chi è connesso a questi canali? Allora la possibilità di sapere chi è connesso c'è e sicuramente vengono utilizzate delle tecniche investigative, invasive, molto impegnative rispetto a una messa a disposizione diretta da parte del provider delle conversazioni criptiche. Sostanzialmente oggi il concetto di prestazione obbligatoria che esiste per le compagnie telefoniche, faccio un esempio banalissimo, il decreto di intercettazione emesso dall'autorità giudiziaria è notificato alla compagnia telefonica, la compagnia telefonica che ha ricevuto l'autorizzazione a esercitare quell'attività commerciale, ha l'obbligo per legge di fornire determinate prestazioni obbligatorie che sono appunto anche il servizio di intercettazione. Oggi le prestazioni obbligatorie che sono previste per le compagnie telefoniche non sono previste per i provider di servizi digitali. Questo è un tema molto sensibile, si tratta sostanzialmente di equiparare i provider dei servizi digitali alle compagnie telefoniche. C'è da porsi una domanda che differenza c'è tra la team che fornisce un servizio di conversazione telefonica e il provider Whatsapp che fornisce anche di fatto un servizio di conversazione telefonica o di messaggistica. Nel primo caso la compagnia telefonica è obbligata a delle prestazioni obbligatorie, quindi a rendere visibili i messaggi e intercettabili le conversazioni telefoniche. Nel secondo caso ci troviamo di fronte a dei messaggi cripitati o conversazioni cripitate, per cui è difficile intercettarli o comunque il fornitore di quel servizio non è obbligato per legge a fornire la prestazione all'autorità giudiziaria. È un problema che non riguarda soltanto il nostro Paese, è un problema che riguarda tutto il mondo. È un problema che va affrontato a livello non territorialmente limitato, quindi non a livello nazionale, perché il mondo digitale pone anzitutto un problema di competenza territoriale di commissione del reato. Oggi quando affrontiamo questo fenomeno e queste problematiche dobbiamo avere una visione di extraterritorialità, di transnazionalità, per quanto ci riguarda anzitutto una visione europea. Perché molti di questi reati sono transnazionali, molto spesso l'identità fisica che si nasconde dietro l'identità digitale potrebbe non essere presente nel nostro territorio ma altrove. Si tratta di stabilire anzitutto qual è il criterio della competenza territoriale di fronte alla commissione di questi reati, se poi la competenza territoriale va ancorata nel luogo dove risiede l'autore del reato nascosto dietro l'identità digitale o la persona fisica vittima del reato che ha subito il reato. In tutto questo il mondo digitale va based in una revisione transnazionale e quindi questo problema va affrontato a livello europeo. Dobbiamo dire che dei passi avanti sono stati fatti, su spinta soprattutto della Gran Bretagna e anche del nostro Consiglio Europeo è stato creato un gruppo di alto livello di accesso ai dati che ha fornito una serie di raccomandazioni. Le raccomandazioni sostanzialmente sono state emanate 42 raccomandazioni in cui li possiamo raggruppare in tre grandi aree. La prima area necessaria che è il dialogo con l'industria tecnologica, cioè oggi sostanzialmente non possiamo consentire che l'evoluzione tecnologica sia un limite al contrasto alla criminalità soprattutto a questi reati gravi. Quindi vi è la necessità che le strutture deputate alle indagini seguono di pari passo quello che è l'evoluzione tecnologica. Questo è un aspetto molto fondamentale, è un aspetto che riguarda in parte la privacy perché quello poi diventa un momento successivo di valutazione, di contemporanea la gravità dei reati e quindi la sicurezza pubblica con l'esigenza della privacy. Ma, anzitutto, vi è la necessità di seguire l'evoluzione tecnologica perché altrimenti si corre il rischio di che l'evoluzione tecnologica sia un ostacolo all'azione investigativa e quindi alla sicurezza pubblica. Ora lei dice che, giustamente, che noi ci dobbiamo uniformare all'Europa, però la sua personale storia, la mia da cronista prima, ci racconta che la criminalità italiana analogica aveva degli strumenti investigativi che non avevano questi paesi proprio per la peculiarità dei reati che venivano commessi nei nostri territori. Parliamo dell'uso dei pedinamenti, dell'uso del GPS, se questo è ben ipremisito, sono andate a recuperare tutte le mie memorie, le perquisizioni. Queste unicità non le troviamo più in queste leggi europee, le abbiamo perse e quindi di fatto questa nuova mafia tecnologica che ha messo in campo subito questi ragazzini sveglissimi potendoli pagare, questo diciamolo più di quanto lo Stato riesce a pagare ogni individuo, queste sono storie anche che ho raccolto in questi anni e quindi tanti abili tecnici hanno rifiutato di entrare anche nell'intelligence o nelle forze dell'ordine perché si sono pagati poco, mentre la mafia li paga tanto. Ci sta diventandosi uno sbantaggio per la nostra criminalità diciamo così territoriale? No, secondo me bisogna avere la capacità di guardare l'identità fisica e l'identità tecnologica come due soggetti che si muovono in maniera parallela perché scoprire l'identità fisica che si nasconde dietro un'identità tecnologica digitale consente poi di fare una serie di attività che può essere il classico pedinamento per vedere se il soggetto che naviga sul web, con un nickname, su dei siti per una radicalizzazione terroristica e quindi una volta che si è scoperta la vera identità fisica del soggetto che si nasconde dietro quell'identità digitale nei confronti di quel soggetto una volta fisicamente identificato si può fare la classica attività investigativa. Ma spesso il reato è già spettito. Quindi noi abbiamo oggi una serie di reati in cui le due identità camminano in maniera parallela quindi in questo caso non dobbiamo considerarle come due entità completamente a se stanti nella maniera più assoluta. L'attività finalizzata a scoprire chi si nasconde dietro l'identità digitale ci consente poi su quella persona fisica una volta identificata di svolgere altre tipologie di investigazioni che sono quelle classiche. Noi non abbiamo gli strumenti di riconoscimento facciale, sempre appunto per le regge che ci tutelano, quantomeno senza indagine in corso. Come si bilanciano sicurezza e privacy su questo tema su cui si scontrano tutti, diciamo tutte le poliziette delle nazioni? Il riconoscimento facciale io lo considero un po' un'evoluzione di un'attività investigativa classica perché un tempo quando non esistevano questi strumenti si facevano i servizi di appostamento e di pedinamento. Quindi il polizzotto deve avere la capacità di occultarsi, di individuare fisicamente la persona, di riconoscere e di seguirla. Poi vi è stata l'evoluzione della videosorveglianza, quindi l'attività un po' di appostamento è stata sopperita con l'installazione della telecamera, l'attività di pedinamento è stata, diciamo, agevolata con il GPS che magari viene messo sotto l'autovettura o all'interno di un effetto personale per seguire una persona. Il riconoscimento facciale dobbiamo in concreto capire che cos'è? È un'evoluzione di queste attività? Faccio un esempio molto concreto. Il polizzotto può stare in una control room e guardare in diretta delle telecamere e riconoscere un terrorista che è entrato in un determinato locale, poniamo anche l'ipotesi in uno stade, in un teatro, quindi dove potrebbe magari commettere un'azione criminosa. In questo caso quindi il polizzotto lo riconosce perché guarda in diretta le telecamere. Se invece andiamo a memorizzare nel programma del computer la foto del terrorista e di fatto il sistema fa un riconoscimento facciale e segnala che il soggetto è entrato, rispetto alla prima ipotesi, all'attività fisica, che differenza c'è in termini di privacy? Allora dobbiamo essere molto concreti e pragmatici perché si utilizzano a volte dei termini il riconoscimento facciale è una violazione della privacy, sì, ma rispetto al polizzotto che fa l'appostamento con l'ossilio delle telecamere sostanzialmente è la stessa cosa che oggi è perfettamente consentito. Allora secondo me il limite deve essere la gravità del reato per cui si procede, quindi bisogna individuare come sempre un criterio di proporzionalità tra la tutela della privacy e l'utilizzo di determinati strumenti investigativi e la gravità o meno del reato per cui questi strumenti vanno utilizzati. Perché il criterio di proporzionalità oggi di fatto esiste per lo strumento più classico di cui si discute quotidianamente che sono le intercettazioni telefoniche, non è possibile fare le intercettazioni telefoniche per qualsiasi tipologie di reato, sono necessari dei gravi indizi di colpevolezza, è necessario che un PM faccia la richiesta e che un giudice l'autorizzi, vi sono dei limiti temporali di durata delle intercettazioni, quindi secondo me anche in questo caso rispetto a questi strumenti di evoluzione tecnologica che sono sicuramente utili sul piano della sicurezza pubblica rispetto a reati molto gravi, terrorismo, pedopornografia, criminità organizzata, traffico di droga, va individuato il giusto criterio della proporzionalità e quindi questo significa anzitutto una regolamentazione, quindi una regolamentazione che non può essere ormai in una visione europea una regolamentazione diversificata nei paesi europei, perché questi reati nel momento in cui vengono commessi nel mondo digitale non hanno più una limitazione territoriale, il terrorista che si muove in Europa non può essere solo aggredito in Italia con determinati strumenti e gli stessi strumenti non possono essere a disposizione anche del poliziotto tedesco o del poliziotto francese, quindi rispetto a determinati reati che non hanno più una limitazione territoriale ma hanno proprio la caratteristica della transnazionalità soprattutto se commessi via web, se commessi utilizzando un'identità digitale, di fronte a questi fenomeni come il terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti o la pedopornografia ci vuole un'armonia normativa europea, quindi ci vuole anzitutto una visione comunità, in Europa, ci vuole la necessità di armonizzare in Europa quella che è la normativa e di armonizzare in Europa quelli che sono gli strumenti investigativi e operativi quindi non solo gli strumenti giuridici, questo perché non può consentirsi che il terrorista o il trafficante di droga in una visione ormai di un'area comune di libertà e di giustizia che è l'area europea decida di muoversi liberamente dove andarsi a colore in base alla diversità di normativa o di strumenti investigativi che sono posti a disposizione degli investigatori. Torniamo sempre così, un altro ambito però sempre di cerchiamo un po' di stabilire questo confine tra privacy e sicurezza e è quello della presunzione di innocenza. La cartabbia prevede che le autorità non possano presentare pubblicamente una persona colpevole fino alla condanna definitiva. Ora il limite della privacy del cittadino deve essere proporzionale rispetto alla riduzione della riservatezza delle azioni di polizia, nel senso che io comunque possa avere il vicino di casa che è un delinquente e io non lo vengo a sapere perché con la cartabbia fino a che non è condannato non posso saperlo. Le relazioni che è il grosso cambiamento operato dal digitale che è in questo momento specialmente di avanzamento veloce delle agge generative è proprio questa separazione che c'era prima tra identità digitale e identità fisica non c'è più. C'è un'accelerazione e un amalgamamento di identità in una sola, la nostra vita digitale va veloce, le regole sono particolarmente lente, le relazioni sono quelle che veramente cambiano e definiscono le persone a differenza di prima nel mondo analogico, queste relazioni possono essere minate dalla mia inconsapevolezza che tutela invece quello che potenzialmente è un criminale. Questo è un tema molto sensibile su cui vanno poste una serie di domande e vanno fatte anche delle riflessioni. La presunzione di innocenza noi sappiamo è prevista dalla nostra costituzione ed è giusto che sia così. Anche in questo caso viene un tema di tutela della privacy e di esigenza di sicurezza. E per comprendere secondo me concretamente la questione vanno fatte alcuni esempi. Immaginiamo una denuncia che viene fatta da una persona anziana nei confronti di una persona che ha posto in essere una truffa nei suoi confronti, la truffa agli anziani oggi purtroppo è uno dei fenomeni sempre più diffusi. La persona quindi viene rintracciata successivamente, identificata e viene denunciata dalle forze di polizia. Il processo è un processo per truffa soprattutto nei tribunali italiani che magari hanno un grande carico di lavoro, non si svolgerà velocemente quindi la condanna definitiva arriverà dopo molti anni. Domanda, ma gli altri anziani per evitare anche loro di essere truffati nel frattempo dalla stessa persona hanno diritto a vedere pubblicato sul giornale la foto del truffatore per evitare che questo truffatore commetta delle altre truffe anche nei loro danni? E' una domanda che non possiamo non porci. Il rapinatore che viene arrestato, il cittadino ha diritto di conoscere il suo volto perché potrebbe anche essere lo stesso rapinatore che ha fatto la rapina nei suoi confronti quindi magari poter ritrovare a casa sua la re furtiva che gli è stata l'ubbata? Sono delle riflessioni che vanno fatte perché chiaramente da un canto c'è la presunzione di innocenza e quindi la tutela anche della privacy della persona indagata sottoposta a processo fino a sentenza definitiva, dall'altro ci sono delle esigenze di sicurezza collettiva. Io dico come tutti i meccanismi poi vanno affinati nel tempo perché bisogna secondo me avere la serenità di guardare i sistemi normativi non in maniera rigida ma l'esperienza dei casi concreti poi ci deve portare ad adattare quelle che sono le previsioni normative o quelle che sono le esigenze di sicurezza della collettività. Questo è un aspetto che va sicuramente considerato perché oggi addirittura anche la notizia in maniera adeguata di un'operazione di polizia che viene fatta potrebbe essere utile per migliorare quella che è la percezione di sicurezza dei cittadini. Il dato della percezione di sicurezza è un dato importante, è un dato che incide anche sulla serenità di vita dei cittadini perché se il cittadino ha una percezione di sicurezza si sente più sicuro. E quindi un'adeguata informazione pubblica su una serie di risultati investigativi e giudiziari potrebbe migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini? Anche questa è una domanda che chiaramente ci dobbiamo porre. Quindi è un tema molto sensibile. Poi è stato toccato un altro argomento che è quello delle relazioni umane. Noi abbiamo una serie di procedimenti amministrativi in cui le relazioni umane o le relazioni commerciali hanno degli effetti. Inevitabilmente. Un imprenditore ha diritto a sapere se un altro imprenditore dello stesso settore è stato indagato per determinati reati perché eventualmente un'associazione temporanea di imprese con quell'imprenditore potrebbe determinare la revoca del certificato antimafia? Potrebbe determinare un interdittivo antimafia? Quindi abbiamo da un lato un'esigenza di tutelare l'imprenditore indagato per la sua presunzione di innocenza e quindi non rendere pubblico che è indagato per determinati reati. Dall'altro si corre il rischio che un imprenditore che non è a conoscenza di questo dato con quello imprenditore indagato stringe magari dei rapporti commerciali. Poi dopo successivamente l'informazione di Polizia che viene data è una informazione negativa e quindi gli viene data un interdittivo antimafia. Ma un banalissimo esempio potrebbe essere una frequentazione fatta in buona fede tra una persona che è titolare di un porto d'armi, una persona che invece ha dei precedenti penali però per il rispetto della privacy quei precedenti penali non sono stati resi pubblici, i soggetti vengono controllati insieme, vengono date le informazioni negative e al soggetto viene revocato il porto d'armi per difesa personale. Quindi secondo me questi dati, questi esempi concreti ci fanno rendere conto come la tutela della privacy rispetto alla presunzione di innocenza che sicuramente va salvo accordata così come è previsto nella nostra Costituzione anche in questo caso bisogna individuare un giusto criterio di proporzionalità rispetto a delle esigenze di sicurezza pubblica che poi investono i cittadini in un sistema di riscaldamento. In questi esempi che ho fatto ma se ne potrebbero fare anche degli altri. Allora la domanda conclusiva è come quindi lei sta organizzando le strutture innovative in una polizia che appunto è in una fase di transizione come tutto il mondo dall'analogico al digitale e che vede però la gente come un poliziotto con competenze tecnologiche. Questa è una bella sfida perché noi dobbiamo, noi soprattutto che abbiamo il compito di garantire la sicurezza della vita digitale dei cittadini dobbiamo assolutamente stare al passo con i tempi quindi dobbiamo essere prima degli altri in grado di organizzarci. Fortunatamente la Polizia di Stato ha una struttura che è la Polizia Postale che è stata creata più di 25 anni fa. Naceva come primo nucleo di Polizia Informatica che era stato creato all'interno del Servizio Centrale Operativo. All'epoca in maniera molto lungimirante dal nostro capo della Polizia che poi è diventato capo della Polizia che era il Prefetto Panza che era questo nucleo di Polizia Informatica in maniera proprio molto lungimirante parliamo dei primi anni 90. Da lì poi è nata la Polizia Postale, oggi parliamo noi di Polizia Cibernetica, di sicurezza cibernetica quindi di Polizia Cyber. È un momento di grande evoluzione, noi abbiamo previsto dei costi di formazione specifici, abbiamo anche previsto l'introduzione di una norma che ci consenta di assumere direttamente nel ruolo degli spettori personale che è laureato in informatica presso l'università. Da questo punto di vista è stato creato un Innovation Hub presso l'Eropol, quindi vi è un laboratorio che segue l'evoluzione tecnologica delle aziende e delle industrie digitali del settore, quindi abbiamo un rapporto direttamente con le industrie e le industrie digitali del settore. Tra le nostre strutture investigative, dove abbiamo dei laboratori di ricerca con l'industria tecnologica, perché chiaramente abbiamo inevitabilmente la necessità, come si so dire in maniera molto concreta, di essere al passo con i tempi. Non possiamo lasciarci travolgere dall'evoluzione tecnologica e non possiamo assolutamente consentire che l'evoluzione tecnologica costituisca poi un impedimento alla nostra capacità di scoprire reati, ma soprattutto di tutelare e di fornire sicurezza all'identità digitale del cittadino vittima del reato, perché questo è un aspetto fondamentale. Si tratta soprattutto non solo di avere gli strumenti idoni a scoprire l'identità fisica che si nasconde dietro dell'identità digitale per quanto riguarda l'autore del reato, ma anche avere tutti gli strumenti per far sì che l'identità digitale dei cittadini non diventino vittima dei reati. Che cos'è il quaderno di Polizia Cibernetica che vediamo qui? Questo è un quaderno che verrà distribuito durante il festival, anzi ringrazio l'organizzazione che ci ha dato questa possibilità. Come leggiamo, prevenire, contrastare e proteggere sono appunto le tre parole chiavi di questo quaderno di Polizia Cibernetica, anche se questo termine polizia può essere un po' dall'immagine, l'idea più del controllo. Questo quaderno invece è un concetto più di sicurezza cibernetica. E' un quaderno che racchiude quelle che sono le iniziative postinestre dal settore della nostra polizia cyber, quali sono gli strumenti digitali che oggi ci sono a disposizione. E a questo quaderno si riescono anche a intravedere per il cittadino comune quali sono i rischi a cui la propria identità digitale di cui oggi tutti siamo dotati. Immaginiamo soltanto all'home banking, quindi a quali rischi esposti e quali sono le precauzioni, le possibili precauzioni da adottare per evitare appunto di diventare vittima dei reati. Una parte del lavoro è dedicato anche al cyberbullismo, alla pedopornografia. Sotto questo aspetto noi abbiamo avviato ad a tempo dei percorsi di legalità all'interno delle scuole grazie al Ministero dell'Istruzione del Merito, che colgo anche l'occasione per ringraziarlo. Abbiamo organizzato dei percorsi di legalità nei teatri comunali dei capologhi di provincia dove è riunire le quarte e le quinte classi delle scuole medie superiori dove vengono date delle cosiddette, noi le chiamiamo pillole di legalità. Quindi dei piccoli insegnamenti ai ragazzi tra cui vi appunto il corretto utilizzo dei social, come correttamente utilizzare la propria identità digitale e anche delle pillole che riguardano il cyberbullismo, la pedopornografia, che sono tematiche molto sensibili insomma per le famiglie italiane. Grazie, grazie allora a Vittorio Pisani, grazie alla Città di Trento che come sempre partecipa numerosa ed entusiasta a questi eventi e buon proseguimento con i prossimi panel del nostro festival. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.
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